Piccolo Cafagna Associati
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Informazioni Generali
Premessa: Gli incentivi fiscali del super e iper ammortamento, accumunati da un meccanismo di base simile che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione di alcuni beni strumentali all'attività di impresa, sono stati introdotti per dare impulso all'ammodernamento delle imprese e alla loro trasformazione tecnologica e digitale. Questo articolo ha come scopo quello di approfondire le principali tematiche che sottendono all'utilizzo del "super ammortamento". Questo strumento agevolativo nasce con la legge di stabilità 2016 e successive circolari interpretative. L'agevolazione prevedeva inizialmente a favore di imprese ed esercenti arti e professioni che effettuavano investimenti in beni materiali strumentali nuovi nel periodo compreso tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 la possibilità di maggiorare il costo di acquisizione di detti beni del 40% ai soli fini fiscali e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La legge di Bilancio per il 2017 ha prorogato la disposizione stabilendo l'applicazione del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2017 ovvero entro la data del 30.06.2018, alla condizione che (in quest'ultimo caso) entro la data del 31.12.2017 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La situazione attuale: La legge di Bilancio per il 2018, n. 205 del 27.12.2017, proroga ulteriormente l'agevolazione del super ammortamento, sempre con riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, qualora essi vengano effettuati dal 01 gennaio al 31 dicembre 2018 ovvero entro la data del 30.06.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il richiamo all'ordine accettato dal fornitore deve intendersi come a un "qualunque" documento attestante l'intervenuta conclusione del contratto avente ad oggetto l'acquisto del bene strumentale, indipendentemente dalla forma adottata. In tale senso deve intendersi efficace ed avere la medesima valenza una proposta contrattualmente formulata dal fornitore al cliente e da questo accettata entro la data limite, oppure una scrittura privata con la quale si perfeziona la compravendita del bene strumentale sottoscritta da entrambe le parti. La normativa in vigore non richiede che l'ordine accettato o comunque il contratto perfezionato debba risultare da atti aventi "data certa" o comunque in possesso di determinate formalità. Rispetto alla previgente disciplina, dal 01 gennaio 2018 risultano delle importanti novità che vengono sintetizzate di seguito: La percentuale di maggiorazione del costo di acquisizione non è più del 40% ma scende al 30%; Sono completamente esclusi dal perimetro di applicazione dell'agevolazione gli investimenti in veicoli e in altri mezzi di trasporto. La limitazione si estende anche all'acquisto di veicoli strumentali all'attività quali ad esempio i veicoli adibiti ad uso pubblico come i taxi, veicoli di imprese che svolgono attività di noleggio, ecc. Gli unici veicoli a motore che potranno fruire ancora del super ammortamento sono tutti quelli compresi nell'articolo 54 del Codice della Strada, cioè i mezzi strumentali per "natura", principalmente i mezzi pesanti, quali gli autocarri, autobus, autotreni, ecc… L'ambito soggettivo: Da un punto di vita oggettivo possono beneficiare del super ammortamento sia le imprese che gli esercenti arti e professioni. Tra i soggetti ammessi ci sono anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, nonché gli enti non commerciali con riferimento alla eventuale attività commerciale esercitata. Per le imprese individuali l'agevolazione opera anche per chi opera nel c.d. "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, DL 06.07.2011 n. 98. Sono incluse anche le imprese minori che applicano il cosiddetto "regime di cassa". Mentre l'agevolazione non può essere applicata da coloro che ricadono nel "regime forfetario" dal momento che l'ammontare dei costi sostenuti da tali soggetti, anche quelli relativi ai beni strumentali nuovi, non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile. L'ambito oggettivo: Per poter beneficiare del super ammortamento i beni oggetto di investimento devono essere "nuovi, strumentali e materiali", intendendosi per nuovi mai immessi nel ciclo produttivo (sono ammessi i beni esposti in uno show room purché utilizzati al solo scopo dimostrativo) e strumentali non beni "merci" destinati alla vendita. Il beneficio spetta per l'acquisto di beni da terzi, in proprietà o in leasing ma anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. Nel leasing il super ammortamento è attribuito all'utilizzatore e non al concedente. L'agevolazione, inoltre, non viene meno nell'ipotesi in cui il bene oggetto dell'investimento sia successivamente oggetto di un contratto di "sale and lease back". Sono esclusi espressamente: Beni strumentali per i quali il DM 31.12.1998 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; I fabbricati e le costruzioni; I beni immateriali; I beni acquistati in noleggio o comodato; I beni non strumentali; Autovetture; Beni ricompresi nell'Allegato n. 3 della legge di stabilità per il 2016. Con riferimento ai beni di valore unitario non superiore ad euro 516,40, l'Agenzi delle Entrate con la circolare 23/E del 016 ha precisato che non viene meno la deduzione integrale nell'esercizio di entrata in funzione dei beni strumentali anche qualora, per effetto della stessa maggiorazione, il valore stesso del singolo bene vada a superare la soglia indicata. Momento di acquisizione del bene: L'imputazione temporale dell'agevolazione segue le regole generali della competenza secondo cui le spese di acquisizione si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna e spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà. Per i beni acquisiti in leasing si fa riferimento alla consegna del bene (ovvero al successivo esito positivo del collaudo) Per i beni realizzati in economia rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato. Per gli investimenti realizzati tramite contratto di appalto rileva la data di ultimazione della prestazione di appalto o, in caso di stati di avanzamento lavori, la data in cui l'opera o porzione di essa risulta verificata e accettata dal committente: in quest'ultimo caso sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai S.A.L.. Per la verifica della vostra idea progettuale oppure per ulteriori approfondimenti potete contattare il nostro STUDIO ubicato a Barletta al viale G. Marconi n. 8, e nello specifico il dott. Roberto Piccolo ai seguenti recapiti: telefono studio: 0883 333228 mail: studio@piccolocafagnaassociati.it roberto.piccolo2@gmail.com
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